Lo statuto della nostra associazione

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.
a) - L'organizzazione di volontariato denominata "Associazione culturale Amici del castello Alfieri" (di seguito detta Associazione), avente forma giuridica di associazione costituita con atto notarile del 26/10/1991 e dotata di codice fiscale, ha sede legale in Magliano Alfieri, via Alfieri 4, nei locali del castello Alfieri e sede operativa presso il recapito del Presidente.
b) - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
c) – La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art. 9, comma " i ".


ART. 2 - FINALITA'.
L'Associazione, nell'intento di agire a favore della collettività, si propone i seguenti scopi:
a) - promuovere la salvaguardia ed il completamento del recupero e del restauro del castello Alfieri (di seguito detto castello), collaborando con le istituzioni preposte al fine di attivare finanziamenti di enti pubblici e privati, per rendere il principale monumento storico di Magliano un elemento vivo nelle realtà di Langa e Roero.
b) - promuovere la destinazione del castello ad attività culturali e sociali che possano favorire la crescita culturale e civile della popolazione, nonché la valorizzazione turistica del territorio.
c) - curare la gestione e l'apertura al pubblico della prima sezione del Museo di Arti e tradizioni popolari, esistente dal 1994 nei locali del castello e dedicata ai soffitti in gesso provenienti dalle case contadine di Roero-Langhe-Monferrato.
d) - costituire nei locali del castello un centro di studi e documentazione del patrimonio etnografico, storico ed archeologico locale e del Roero.
e) - promuovere il completamento del Museo con l'allestimento della seconda sezione, che documenterà la vita e la cultura del nostro territorio. In prima istanza si dovrà provvedere alla catalogazione e al restauro dei materiali utili allo scopo, provenienti dalle ricerche e dagli studi di Antonio Adriano e del Gruppo spontaneo maglianese.
f) - collaborare ad attività di studio e ricerca e ad iniziative editoriali,ecc. sulla famiglia Alfieri, in particolare sulla figura e sulle opere di Vittorio Alfieri, nonché partecipare a tutte le iniziative di promozione dell'immagine volte a valorizzare il rapporto degli Alfieri con Magliano (Parco letterario, Centro studi alfieriani, ecc.).
g) - collaborare alle attività culturali ed artistiche (mostre, convegni, pubblicazioni, spettacoli, concerti, manifestazioni, ecc.) volte a favorire la conoscenza della realtà storico-ambientale, naturalistica ed economica del territorio maglianese e del Roero.
h) - promuovere sul territorio il recupero e la valorizzazione culturale e turistica di edifici, strutture ed aree di interesse artistico, storico, archeologico, folclorico, eco-museale, naturalistico.
i) - per perseguire i citati scopi l'Associazione agisce in collegamento e in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri, proprietario del castello, e con le altre associazioni maglianesi; con la Comunità collinare del Roero e con la Provincia di Cuneo; con la Regione Piemonte e con le competenti Soprintendenze e Ministeri; con altri Enti pubblici e privati (Fondazioni bancarie, ecc.) disponibili.
l) - le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione gratuitamente e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, privilegiando le modalità attuative ispirate al principio della solidarietà verso le fasce deboli della popolazione.
m) - l'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.


ART. 3 - NATURA.
L'Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

ART. 4 – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO
SOCIALE.
a) - Il Patrimonio è costituito da:
1. - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.
b) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. - quote associative e contributi degli aderenti;
2. - contributi di privati;
3. - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o rogetti;
4. - donazioni e lasciti testamentari;
5. - rimborsi derivanti da convenzioni;
6. - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
c) - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.


ART. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE.
a) - Il numero degli aderenti é illimitato.
b) - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente Statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
c) - Diventano Soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.


ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI.
a) - L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
b) - Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria;
1. - recesso;
2. - esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
3. - decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.
d) - L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
e) - Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
f) - Il Socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.
a) - I Soci sono obbligati a:
1. - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. - mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. - versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
b) - I Soci hanno diritto a:
1. - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. - partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
3. - accedere alle cariche associative.
c) - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono organi dell'Associazione:
1. - l'Assemblea dei Soci;
2. - il Consiglio Direttivo;
3. - il Presidente e il Vicepresidente;
4. - il Segretario-tesoriere.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA.
a) - L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 2 deleghe.
b) - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
1. - elegge il Consiglio Direttivo;
2. - approva il Bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. - approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. - delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. - delibera l'esclusione degli associati;
6. - si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
c) - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.
d) - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
e) - L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
f) - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
g) - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
h) - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.
i) - L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
l) - I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.


ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
a) - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 9 e non superiore a 21. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
b) - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
c) - Al Consiglio Direttivo spetta di:
1. - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. - provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3. - eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-tesoriere;
4. - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. - provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
d) - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano per età.
e) - Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
f) - Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni di studio o di lavoro aperte anche a esterni, ma coordinate da un suo membro, che collaborino, su progetti specifici, al raggiungimento degli scopi associativi.
g) - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.


ART. 11 - IL PRESIDENTE.
a) - Al Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
b) - Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
c) - Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire il conto corrente dell'Associazione.


ART. 12 - IL SEGRETARIO-TESORIERE.
Il Segretario-tesoriere è responsabile della tenuta della cassa dell'Associazione, riceve le quote d'iscrizione e tiene il libro dei soci dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.


ART. 13 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.


ART. 14 - INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA SOCIALE.
La quota sociale, o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.


ART. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


ART.16 - NORMA FINALE.
In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.


ART. 17 - RINVIO.
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ASSOCIAZIONE CULTURALE " AMICI DEL CASTELLO ALFIERI "
Iscritta al Registro  regionale delle  organizzazioni  di  volontariato  nel  settore:  tutela e valorizzazione del  patrimonio  storico  e  artistico  Costituita  il  26/10/1991
Codice  fiscale: 90017150047 sede legale: castello Alfieri di Magliano - sede operativa: via 4 novembre 10 - 12050 Magliano Alfieri (CN)
Tel.  335 5652312     -      fax 0173 50753